Risposta N. 399/2022 dell’ Agenzia delle Entrate: Le agevolazioni prima casa non decadono con lo spostamento successivo della residenza
Una volta che l’acquirente abbia soddisfatto la condizione di cui alla lettera a) della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (sua residenza nell’immobile acquistato con agevolazioni alla data dell’acquisto o entro diciotto mesi da esso) lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui si trova l’immobile non implica la decadenza dall’agevolazione “Prima casa” (cioè, l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50,00 ciascuna) e non è dovuto il pagamento di altra imposta (così la Risposta n. 399/2022 dell’Agenzia delle Entrate).
Ultimi Post
Sentenza n. 28727/2023 del 16.10.2023 della Cassazione: anche nelle separazioni consensuali si possono chiedere separazione e divorzio in un unico atto
A seguito della Riforma Cartabia del processo civile (D.Lgs. 149/2022), ai sensi dell’art. 473 bis.LEGGI
Quando si parla di assegnazione della casa coniugale
In sede di separazione l’assegnazione della casa coniugale è statuita solo in presenza di figliLEGGI
Vaccinazione anti-Covid 19 sui minori: quando i genitori hanno posizioni divergenti
Se i genitori sono in disaccordo in merito alla vaccinazione anti-Covid 19 dei figli minori,LEGGI