Sentenza n. 28727/2023 del 16.10.2023 della Cassazione: anche nelle separazioni consensuali si possono chiedere separazione e divorzio in un unico atto
A seguito della Riforma Cartabia del processo civile (D.Lgs. 149/2022), ai sensi dell’art. 473 bis. 49 c.p.c., è ammesso il cumulo delle domande di separazione e di divorzio, pur rimanendo la domanda di divorzio procedibile solo all’esito del decorso del termine previsto dal cd. divorzio breve.
Nel rispetto del tenore letterale della norma tale possibilità di cumulo è sembrata limitata ai procedimenti di separazione giudiziale, non essendo richiamata all’art. 473 bis. 51 c.p.c., dedicato ai procedimenti di domanda congiunta (separazione consensuale).
Interpellata sul punto, con la sentenza n. 28727/2023 del 16.10.2023 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, superando così il dato formale a vantaggio delle esigenze di praticità, di celerità e di parità di trattamento.
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